Fino a poco fa i ponti termici si potevano coprire con una maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni dell'involucro. In quel forfait la qualità del nodo foro finestra spariva: un cassonetto ben coibentato e uno trascurato pesavano allo stesso modo nel calcolo.
Non è più così. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025), in vigore dal 3 giugno 2026, elimina il forfait e impone il calcolo esplicito di ogni ponte termico, anche nell'edificio di riferimento, sia per la nuova costruzione sia per le ristrutturazioni importanti. Per i nodi critici il calcolo va eseguito con modellazione 2D o 3D secondo la UNI EN ISO 10211.
I nodi che la norma richiede di valutare sono — testualmente — ancoraggio del balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto dell'avvolgibile. Quattro di quei cinque stanno sul foro finestra; l'ancoraggio del balcone è l'unico che non ci sta. Ma solo tre — cassonetto, spalla e davanzale — coincidono con altrettanti lati di cui parla questo articolo: il decreto elenca l'architrave separatamente dal cassonetto, e va quindi calcolato come nodo a sé anche dove la fascia superiore del foro è occupata dal cassonetto dell'avvolgibile. Il quarto lato trattato qui, il giunto perimetrale fra controtelaio e muratura, in quell'elenco non compare come voce autonoma: è il piano della posa, quello della UNI 11673, ed è ciò che determina se i valori calcolati sugli altri nodi reggono in opera.
La conseguenza pratica è doppia. Primo: un APE redatto dopo il 3 giugno 2026 non è confrontabile con uno precedente, perché cambia l'edificio di riferimento. Secondo, e più importante per chi progetta: il valore Ψ reale di cassonetto, davanzale, spalla e architrave non è più un dettaglio assorbito da una media, ma un dato che entra nel calcolo e sposta la classe energetica.